
Art. 1
La Società
Pubblica Assistenza di Arcola, istituita l’anno 1896, 28 giugno, per volere
della popolazione, il 13 dicembre 1983, riprendeva vita, con il nome di Pubblica
Assistenza Croce Verde, con sede in Arcola, via Aurelia N. 14.
L’associazione, ispirata ai principi fondamentali della vecchia Società, intende
proseguirne gli scopi ed i fini.
Art. 2
La Pubblica Assistenza Croce Verde è un momento di
aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono
contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, ispirandosi ai
principi del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze, alla quale aderisce, nonché a quelli previsti dalla Legge n. 266/91.
Art. 3
La Pubblica Assistenza Croce Verde è aconfessionale
e apartitica, fondando la propria struttura associativa sui principi della
democrazia.
L’associazione non
persegue fini di lucro.
Art. 4
La Pubblica Assistenza
Croce Verde informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento
civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell’affermazione dei valori
della solidarietà popolare, senza limiti territoriali nell’ambito dell’intero
territorio nazionale.
I suoi fini, pertanto,
sono:
-
Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e
culturale;
-
Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali
attraverso i valori della solidarietà;
-
Contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;
-
Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento
socio-sanitario, sull’ambiente, sull’handicap e ad altre iniziative dirette,
comunque, a promuovere sperimentazioni innovatrici;
-
Collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di
volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal
presente Statuto.
Art. 5
La
sua attività consiste, quindi:
-
Nell’organizzare il soccorso ad ammalati e feriti attraverso il
servizio di autolettiga;
-
Nell’organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali
direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche;
-
Nel promuovere e organizzare la raccolta del sangue;
-
Nel favorire iniziative di formazione ed informazione sanitaria;
-
Nell’avviare iniziative di protezione civile e di tutela ambientale e,
in particolare, nell’istituire un gruppo di intervento contro gli incendi
boschivi;
-
Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e
ricreativo volte a migliorare la qualità della vita;
-
Nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione
anche con i progetti dell’A.N.P.As.
Sulla base delle proprie
possibilità organizzative l’Associazione si impegna, altresì, a:
-
Attuare il principio di solidarietà in ordine ai problemi della
solitudine e del dolore, istituendo anche pubblici servizi;
-
Organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per
il sostegno a cittadini ed anziani, handicappati e, comunque, in condizioni di
difficoltà anche temporanea;
-
Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in
attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni
periodiche;
-
Favorire forme di associazionismo giovanile;
-
Organizzare i servizi di mutualità.
Art. 6
La Pubblica Assistenza Croce Verde fonda le proprie
attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere
personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti
fissati dalla Legge n. 266/91, esclusivamente per il suo regolare funzionamento
o per la qualificazione e specializzazione dei servizi forniti.
Art. 7
Possono essere soci della P.A. tutti i cittadini,
indipendentemente dalla propria età, che sottoscrivano la quota associativa
nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’Assemblea.
Tutti i soci che hanno
superato il diciottesimo anno di età, oltre agli altri diritti statutari, hanno
diritto di voto in assemblea, di eleggere ed essere eletti.
I minori che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita
associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in
assemblea, di eleggere ed essere eletti.
Tra i soci si distinguono
soci ordinari e militi. I militi sono i soci che prestano attivamente la propria
attività di volontariato e di soccorso presso la P.A..
Art. 8
I diritti dei soci sono:
-
Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente
Statuto e dai regolamenti che saranno approvati;
-
Elettorato attivo e passivo, salvo i limiti di cui al precedente Art.
7;
-
Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei modi previsti dal presente
Statuto;
-
Formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi e
dei fini dell’Associazione.
Art. 9
I doveri dei soci sono:
-
Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi
associativi;
-
Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine
dell’Associazione.
Art. 10
Non possono essere soci coloro che svolgono in
proprio le stesse attività svolte dalla P.A., coloro che intrattengono con essa
rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti
di contenuto patrimoniale.
Art.11
La qualità di socio si perde:
a)
per morosità
b)
per decadenza
c)
per esclusione.
Perdono la qualità di
socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al
precedente art. 10
Possono essere esclusi
dall’Associazione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente
Statuto o, comunque, per un comportamento socialmente riprovevole, rendono
incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’ente.
Perdono la qualità di
socio per morosità coloro che, entro il temine fissato dall’Assemblea, non hanno
rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nella misura deliberata
dall’Assemblea stessa.
Art. 12
L’esercizio finanziario della P.A. comincia il 1
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate della P.A.
sono costituite:
-
da quote di aderenti;
-
da contributi di privati;
-
da rimborsi derivanti da convenzioni;
-
da contributi di entri pubblici o privati;
-
da entrate che a qualsiasi titolo, secondo i limiti di cui all’art. 5
della Legge n. 266/91, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel
perseguimento delle proprie finalità o destinate all’attuazione di specifici
progetti.
Art. 13
Il patrimonio della P.A. è costituito:
-
da beni mobili ed immobili;
-
da titoli pubblici e privati;
-
da lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio
Direttivo.
Art. 14
Gli organi dell’Associazione sono:
-
L’Assemblea dei Soci;
-
Il Consiglio Direttivo;
-
Il Presidente;
-
Il Collegio dei Sindaci Revisori;
-
Il Collegio dei Probiviri.
Art. 15
L’assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta
all’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione del bilancio e per gli altri
adempimenti di propria competenza.
Si riunisce, altresì,
ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre
mesi.
Deve essere comunque
convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione
dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo
sviluppo associativo e del volontariato.
Delle riunioni
dell’assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la
responsabilità del presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito
libro.
Le riunioni
dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più
uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Fra la prima e la seconda
convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.
Art. 16
L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con
voto palese.
Si vota a scrutinio
segreto in caso di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione
riguardi singole persone.
Risultano approvate
quelle deliberazioni che hanno raccolto la maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche
allo Statuto Sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la
maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno
degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistano le
condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che
ottengono il consenso di almeno quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il
numero.
Qualora nel voto a
scrutinio segreto le proposte ottengano egual numero di consensi, queste si
intendono respinte.
Nelle elezioni delle
cariche sociali, ove due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti,
risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di
età.
Art.17
L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente
dell’Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con
tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione.
L’avviso di convocazione,
che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e
l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
Partecipano all’assemblea
i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti
da almeno tre mesi.
Le riunioni
dell’assemblea dei soci possono essere pubbliche qualora all’ordine del giorno
siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
E’ tuttavia facoltà del
Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
Le delibere approvate
dall’assemblea devono essere esposte nella sede per giorni 10.
Art. 18
In apertura dei lavori, l’Assemblea elegge un
presidente ed un segretario.
Nomina, quindi, due
scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le
votazioni per scheda.
Art.19
I compiti dell’Assemblea
sono:
-
Approvare il bilancio consuntivo, chiuso al 31 dicembre dell’anno
precedente, e quello preventivo;
-
Approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
-
Approvare e modificare l’ammontare delle quote associative e
determinare il termine per il loro versamento;
-
Approvare le linee programmatiche dell’Associazione;
-
Approvare e modificare il Regolamento generale dell’Associazione e
quelli del funzionamento degli specifici servizi, uniformandoli alla natura
partecipativa della stessa;
-
Eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti tra gli
aderenti all’Associazione;
-
Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Eleggere il
Collegio dei Probiviri;
-
Approvare le modifiche allo Statuto;
-
Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
Art. 20
Il Consiglio
Direttivo è composto da undici componenti, di cui almeno sette devono essere
scelti tra i soci militi da non meno di un anno.
Il Consiglio dura in
carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Esso si riunisce quando
il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo
dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i
componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione,
che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il
luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma
precedente, esposto nei locali della sede sociale.
Delle riunioni del
Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la
responsabilità del Presidente da trascrivere in un apposito libro.
Art. 21
I compiti del
Consiglio Direttivo sono:
-
predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli
adempimenti di cui al precedente art. 19;
-
eseguire i deliberati dell’Assemblea;
-
adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione
dell’Associazione;
-
stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli
obiettivi associativi;
-
aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei
fini e degli obiettivi del presente Statuto;
-
adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11;
-
assumere personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro
autonomo nei limiti del presente Statuto.
Art. 22
Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo
approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si
tratti di votazioni riguardanti singole persone o di elezioni alle cariche
sociali.
Per la validità delle
deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei
Soci.
Art.
23
Il Consiglio Direttivo,
nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel
proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente
nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un
Tesoriere.
Art. 24
Il Presidente ha la
legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela
degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può delegare avvocati e
procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive
tutti gli atti ed i contratti stipulati dall’Associazione e riscuote,
nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.
Il Presidente, se
autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al
Vice-Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.
Art. 25
I compiti del Segretario
e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell’Associazione.
Art. 26
Il Consiglio dei Revisori
dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Esso dura in carica tre
anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti tra i non soci, sono
rieleggibili.
Nella prima riunione dopo
la nomina da parte dell’Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel
proprio seno il Presidente.
Art. 27
Il collegio dei
Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle
scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
Verifica, altresì, il
bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime parere su
quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci.
Delle proprie riunioni il
Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito
libro.
Art. 28
Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Esso dura tre anni ed i
suoi componenti, che possono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili.
Nella prima riunione,
dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel
proprio seno il Presidente.
Art.29
Il Collegio dei Probiviri
delibera in merito ai provvedimenti disciplinari con le modalità indicate dal
successivo Art. 30.
Delibera altresì sulle
controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del
Consiglio ed il Consiglio stesso.
Delle proprie riunioni il
Collegio dei Probiviri redige verbale da annotare su apposito libro.
Le decisioni del Collegio
dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente
dell’Associazione.
Art. 30
Il socio nei cui
confronti viene avviato un procedimento disciplinare deve essere informato
almeno dieci giorni prima della riunione che il Collegio dei Probiviri terrà per
discutere dell’applicazione di sanzioni disciplinari a suo carico, a mezzo
lettera raccomandata ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive entro i
cinque giorni successivi il ricevimento di detta informativa.
Contro i provvedimenti
disciplinari comminati dal Collegio dei Probiviri il socio può ricorrere, a
mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell’Associazione, entro un
mese dalla notifica del provvedimento stesso. Su tale ricorso deciderà il
Consiglio Direttivo nella prima seduta ordinaria successiva.
Art. 31
Le sanzioni che
possono essere irrogate al socio, secondo i criteri del precedente art. 30 sono:
-
Censura scritta;
-
Sospensione per un periodo non superiore ai tre mesi;
-
Esclusione.
Le sanzioni
disciplinari vengono irrogate in proporzione alle mancanze accertate. La
sanzione più grave della esclusione viene comminata nei casi previsti
dall’Art.11.
Il provvedimento di esclusione non può essere
adottato direttamente dal Collegio dei Probiviri, ma, su proposta di questo
formulata al termine del procedimento indicato dal precedente Art. 30, dal
Consiglio Direttivo.
Art. 32
Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza
comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri
componenti, deve seguire l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che
questa sia esaurita, può cooptare i consiglieri necessari nella sua prima
riunione, salvo ratifica da parte dell’Assemblea.
La vacanza, comunque determinata, della metà più
uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio si estende anche al
Collegio dei Revisori ed al Collegio dei Probiviri.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il
Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione
dell’Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 33
Qualora, per decisione dell’Assemblea, vengano
istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti
organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai principi partecipativi
di questo Statuto.
Art. 34
I regolamenti associativi determinano le forme di
partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo.
E’ comunque incompatibile l’appartenenza al
Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro, di qualsiasi natura,
con l’Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso
di spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 35
In caso di scioglimento il patrimonio
dell’associazione sarà affidato all’A.N.P.As., che lo destinerà ad iniziative
analoghe e rispondenti alla Legge n. 266/91, da organizzare sul territorio in
cui l’Associazione stessa è ubicata.
Art. 36
Per quanto non espressamente previsto dalle norme
del presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge e quelle dei
regolamenti associativi.-
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