Art. 1

   La Società Pubblica Assistenza di Arcola, istituita l’anno 1896, 28 giugno,  per volere della popolazione, il 13 dicembre 1983, riprendeva vita, con il nome di Pubblica Assistenza Croce Verde, con sede in Arcola, via Aurelia N. 14.

   L’associazione, ispirata ai principi fondamentali della vecchia Società, intende proseguirne gli scopi ed i fini.

 

Art. 2

   La Pubblica Assistenza Croce Verde è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, ispirandosi ai principi del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce, nonché a quelli previsti dalla Legge n. 266/91.

 

Art. 3

   La Pubblica Assistenza Croce Verde è aconfessionale e apartitica, fondando la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

   L’associazione non persegue fini di lucro.

 

Art. 4

    La Pubblica Assistenza Croce Verde informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare, senza limiti territoriali nell’ambito dell’intero territorio nazionale.

   I suoi fini, pertanto, sono:

-         Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

-         Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

-         Contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;

-         Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull’ambiente, sull’handicap e ad altre iniziative dirette, comunque, a promuovere sperimentazioni innovatrici;

-         Collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

 

Art. 5

 

    La sua attività consiste, quindi:

-         Nell’organizzare il soccorso ad ammalati e feriti attraverso il servizio di autolettiga;

-         Nell’organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche;

-         Nel promuovere e organizzare la raccolta del sangue;

-         Nel favorire iniziative di formazione ed informazione sanitaria;

-         Nell’avviare iniziative di protezione civile e di tutela ambientale e, in particolare, nell’istituire un gruppo di intervento contro gli incendi boschivi;

-         Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo volte a migliorare la qualità della vita;

-         Nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell’A.N.P.As.

   Sulla base delle proprie possibilità organizzative l’Associazione si impegna, altresì, a:

-         Attuare il principio di solidarietà in ordine ai problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche pubblici servizi;

-         Organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini ed anziani, handicappati e, comunque, in condizioni di difficoltà anche temporanea;

-         Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

-         Favorire forme di associazionismo giovanile;

-         Organizzare i servizi di mutualità.

 

Art. 6

   La Pubblica Assistenza Croce Verde fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge n. 266/91, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o per la qualificazione e specializzazione dei servizi forniti.

 

Art. 7

   Possono essere soci della P.A. tutti i cittadini, indipendentemente dalla propria età, che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’Assemblea.

   Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre agli altri diritti statutari, hanno diritto di voto in assemblea, di eleggere ed essere eletti.

   I minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere ed essere eletti.

   Tra i soci si distinguono soci ordinari e militi. I militi sono i soci che prestano attivamente la propria attività di volontariato e di soccorso presso la P.A..

 

Art. 8

   I diritti dei soci sono:

-         Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti che saranno approvati;

-         Elettorato attivo e passivo, salvo i limiti di cui al precedente Art. 7;

-         Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei modi previsti dal presente Statuto;

-         Formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi e dei fini dell’Associazione.

 

Art. 9

   I doveri dei soci sono:

-         Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;

-         Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione.

 

Art. 10

   Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A., coloro che intrattengono con essa rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

 

Art.11

   La qualità di socio si perde:

a)      per morosità

b)      per decadenza

c)      per esclusione.

   Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10

   Possono essere esclusi dall’Associazione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o, comunque, per un comportamento socialmente riprovevole, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’ente.

   Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il temine fissato dall’Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nella misura deliberata dall’Assemblea stessa.

 

Art. 12

   L’esercizio finanziario della P.A. comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

   Le entrate della P.A. sono costituite:

-         da quote di aderenti;

-         da contributi di privati;

-         da rimborsi derivanti da convenzioni;

-         da contributi di entri pubblici o privati;

-         da entrate che a qualsiasi titolo, secondo i limiti di cui all’art. 5 della Legge n. 266/91, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o destinate all’attuazione di specifici progetti.

 

Art. 13

   Il patrimonio della P.A. è costituito:

-         da beni mobili ed immobili;

-         da titoli pubblici e privati;

-         da lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio  Direttivo.

 

Art. 14

  Gli organi dell’Associazione sono:

-         L’Assemblea dei Soci;

-         Il Consiglio Direttivo;

-         Il Presidente;

-         Il Collegio dei Sindaci Revisori;

-         Il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 15

   L’assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

   Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

   Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

   Delle riunioni dell’assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro.

   Le riunioni dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno  degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

   Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.

 

Art. 16

     L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

   Si vota a scrutinio segreto in caso di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguardi singole persone.

   Risultano approvate quelle deliberazioni che hanno raccolto la maggioranza relativa dei consensi.

   Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

   Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

   Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano egual numero di consensi, queste si intendono respinte.

   Nelle elezioni delle cariche sociali, ove due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

 

Art.17

  L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione.

   L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza,

   Partecipano all’assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

   Le riunioni dell’assemblea dei soci  possono essere pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

   E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

   Le delibere approvate dall’assemblea devono essere esposte nella sede per giorni 10.

 

Art. 18

   In apertura dei lavori, l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario.

   Nomina, quindi, due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

 

Art.19

   I compiti dell’Assemblea sono:

-         Approvare il bilancio consuntivo, chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, e quello preventivo;

-         Approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

-         Approvare e modificare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine per il loro versamento;

-         Approvare le linee programmatiche dell’Associazione;

-         Approvare e modificare il Regolamento generale dell’Associazione e quelli del funzionamento degli specifici servizi, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;

-         Eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti tra gli aderenti all’Associazione;

-         Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;

      -     Eleggere il Collegio dei Probiviri;

-         Approvare le modifiche allo Statuto;

-         Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

 

Art. 20

   Il Consiglio Direttivo è composto da undici componenti, di cui almeno sette devono essere scelti tra i soci militi da non meno di un anno.

   Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

   Esso si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

   Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

   L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

   Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in un apposito libro.

 

Art. 21

   I compiti del Consiglio Direttivo sono:

-         predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;

-         eseguire i deliberati dell’Assemblea;

-         adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;

-         stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

-         aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

-         adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11;

-         assumere personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

 

Art. 22

    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

   Il Consiglio Direttivo approva  le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni  riguardanti singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

   Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei Soci.                                                             

  

 Art. 23

   Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

 

Art. 24

       Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può delegare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

   Il Presidente sottoscrive tutti gli atti ed i contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.

      Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice-Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

 

Art. 25

   I compiti  del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell’Associazione.

 

Art. 26

   Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

   Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili.

   Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

 

Art. 27

    Il collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.

   Verifica, altresì, il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci.

   Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

 

Art. 28

         Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

   Esso dura tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili.

   Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

 

Art.29

   Il Collegio dei Probiviri delibera in merito ai provvedimenti disciplinari con le modalità indicate dal successivo Art. 30.

   Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso.

   Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige verbale da annotare su apposito libro.

   Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione.

 

Art. 30

 

   Il socio nei cui confronti viene avviato un procedimento disciplinare deve essere informato almeno dieci giorni prima della riunione che il Collegio dei Probiviri terrà per discutere dell’applicazione di sanzioni disciplinari a suo carico, a mezzo lettera raccomandata ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive entro i cinque giorni successivi il ricevimento di detta informativa.

   Contro i provvedimenti disciplinari comminati dal Collegio dei Probiviri il socio può ricorrere, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell’Associazione, entro un mese dalla notifica del provvedimento stesso. Su tale ricorso deciderà il Consiglio Direttivo nella prima seduta ordinaria successiva.

 

Art. 31

 

   Le sanzioni che possono essere irrogate al socio, secondo i criteri del precedente art. 30 sono:

-         Censura scritta;

-         Sospensione per un periodo non superiore ai tre mesi;

-         Esclusione.

   Le sanzioni disciplinari vengono irrogate in proporzione alle mancanze accertate. La sanzione    più grave della esclusione viene comminata nei casi previsti dall’Art.11.

   Il provvedimento di esclusione non può essere adottato direttamente dal Collegio dei Probiviri, ma, su proposta di questo formulata al termine del procedimento indicato dal precedente Art. 30, dal Consiglio Direttivo.

   

Art. 32

   Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, deve seguire l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

   Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, può cooptare i consiglieri necessari nella sua prima riunione, salvo ratifica da parte dell’Assemblea.

   La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

   La decadenza del Consiglio si estende anche al Collegio dei Revisori ed al Collegio dei Probiviri.    

   Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

 

 

Art. 33

    Qualora, per decisione dell’Assemblea, vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai principi partecipativi di questo Statuto.

 

Art. 34

   I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo.

   E’ comunque incompatibile l’appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, con l’Associazione.

   Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

 

Art. 35

   In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione sarà affidato all’A.N.P.As., che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla Legge n. 266/91, da organizzare sul territorio in cui l’Associazione stessa è ubicata.

Art. 36

   Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge e quelle dei regolamenti associativi.-

 

1896/2006 - 110 Anni di Solidarietà!

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